| 145 | Intervento del giudice | |
|---|---|---|
| 156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
| 158 | Separazione consensuale | |
| 250 | Riconoscimento | |
| 316 | Responsabilità genitoriale | |
| 316-bis | Concorso nel mantenimento | |
| 320 | Rappresentanza e amministrazione | |
| 336 | Legittimazione ad agire | |
| 336-bis | Ascolto del minore | |
| 337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
| 337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
| 350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
| 374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
| 375 | Autorizzazione del tribunale | |
| 376 | Vendita di beni | |
| 394 | Capacità dell'emancipato | |
| 395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
| 397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
| 411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
| 425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
| 1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
| 2113 | Rinunzie e transazioni | |
| 2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
| 2658 | Atti da presentare al conservatore | |
| 2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.