Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
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Preambolo
1Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
2Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
3Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
4Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
5
6Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato
7Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio
8Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio
9ABROGATO
10Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
11Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
12Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale
13ABROGATO
14Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi
15Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo
16Abrogazione di norme e entrata in vigore

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, Articolo 10

Articolo 10
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti

1. Semprechè non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a
c-sexies)
del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (7)