Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
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Preambolo
1Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
2Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
3Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
4Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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6Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato
7Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio
8Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio
9ABROGATO
10Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
11Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
12Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale
13ABROGATO
14Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi
15Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo
16Abrogazione di norme e entrata in vigore

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, Articolo 15

Articolo 15
Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo

1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento, nonché in caso di cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, conseguiti dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4,
. . .
la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4,
. . .
le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.
4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dete- nute dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta del 12,50 per cento è dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, o dal soggetto gestore di cui all'articolo 7
entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis
.
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto è assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi
dei commi da 1 a 4
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6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, , 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 è assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del fondo, dalla SICAV, nonché dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998.
Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,
la società di gestione del fondo, la SICAV, nonché il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.
7. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.
8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 7, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera f che "nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse".