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Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, Articolo 16
Articolo 16
Abrogazione di norme e entrata in vigore
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
b) i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
f) l'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1990, n. 227;
g) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437;
h) l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
i) i commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
l) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
n) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
p) l'articolo 6 e i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
q) ogni altra disposizione incompatibile con l'applicazione del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto di cui agli articoli 26, comma 3, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, abrogate per effetto delle disposizioni del presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente.
3. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.