Menu
Legge 25 luglio 1952, n. 991, Articolo 21
Articolo 21
Pubblica utilità delle opere Opere private di interesse comune) Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilita' di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale. La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti