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Legge 25 luglio 1952, n. 991
Provvedimenti in favore dei territori montani
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Preambolo
1
2
Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano
3
Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento
4
Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica
5
Concessione di studi
6
Demanio forestale
7
Espropriazioni
8
Agevolazioni fiscali
9
Costituzione obbligatoria
10
Costituzione
11
Prescrizioni dei consorzi
12
Compiti e facolta
13
Rinvio
14
Classificazione e delimitazione
15
Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana
16
Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana
17
Piano generale di bonifica montana
18
Effetti dell'approvazione del piano
19
Opere pubbliche di competenza dello Stato
20
Attribuzione della spesa per le opere di bonifica
21
Pubblica utilità delle opere Opere private di interesse comune Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale. La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti
22
23
Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati
24
Espropriazione per inadempienza
25
Esecuzione delle opere di competenza statale
26
Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare
27
Compimento e manutenzione delle opere pubbliche
28
Dichiarazione di ultimazione della bonifica
29
Oneri reali sui fondi
30
Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione
31
Autorizzazione di spesa
32
Mutui per l'esecuzione delle opere
33
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
34
Comunioni familiari
35
Agevolazioni fiscali
36
Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute
37
Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
38
Regolamento d'esecuzione
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31-07-1952
Legge 25 luglio 1952, n. 991, Articolo 3
Articolo 3
Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento