Provvedimenti in favore dei territori montani
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Preambolo
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2Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano
3Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento
4Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica
5Concessione di studi
6Demanio forestale
7Espropriazioni
8Agevolazioni fiscali
9Costituzione obbligatoria
10Costituzione
11Prescrizioni dei consorzi
12Compiti e facolta
13Rinvio
14Classificazione e delimitazione
15Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana
16Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana
17Piano generale di bonifica montana
18Effetti dell'approvazione del piano
19Opere pubbliche di competenza dello Stato
20Attribuzione della spesa per le opere di bonifica
21Pubblica utilità delle opere Opere private di interesse comune Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale. La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti
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23Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati
24Espropriazione per inadempienza
25Esecuzione delle opere di competenza statale
26Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare
27Compimento e manutenzione delle opere pubbliche
28Dichiarazione di ultimazione della bonifica
29Oneri reali sui fondi
30Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione
31Autorizzazione di spesa
32Mutui per l'esecuzione delle opere
33Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
34Comunioni familiari
35Agevolazioni fiscali
36Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute
37Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
38Regolamento d'esecuzione

Legge 25 luglio 1952, n. 991, Articolo 33

Articolo 33
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste