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| Preambolo | |
| 01 | Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; |
|---|---|
PARTE PRIMA SOGGETTI | |
TITOLO I GIUDICE | |
Capo I GIURISDIZIONE | |
| 1 | Giurisdizione penale |
|---|---|
| 2 | Cognizione del giudice |
| 3 | Questioni pregiudiziali |
Capo II COMPETENZA | |
Sezione I Disposizione generale | |
| 4 | Regole per la determinazione della competenza |
|---|---|
Sezione II Competenza per materia | |
| 5 | Competenza della corte di assise |
| 6 | Competenza del tribunale |
| 7 | ABROGATO |
Sezione III Competenza per territorio | |
| 8 | Regole generali |
| 9 | Regole suppletive |
| 10 | Competenza per reati commessi all'estero |
| 11 | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati |
| 11-bis | Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
Sezione IV Competenza per connessione | |
| 12 | Casi di connessione |
| 13 | Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
| 14 | Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni |
| 15 | Competenza per materia determinata dalla connessione |
| 16 | Competenza per territorio determinata dalla connessione |
Capo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI | |
| 17 | Riunione di processi |
|---|---|
| 18 | Separazione di processi |
| 19 | Provvedimenti sulla riunione e separazione |
Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA | |
| 28 | Casi di conflitto |
|---|---|
| 29 | Cessazione del conflitto |
| 30 | Proposizione del conflitto |
| 31 | Comunicazione al giudice in conflitto |
| 32 | Risoluzione del conflitto |
Capo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSO | |
| 45 | Casi di rimessione |
|---|---|
| 46 | Richiesta di rimessione |
| 47 | Effetti della richiesta |
| 48 | Decisione |
| 49 | Nuova richiesta di rimessione |
Capo II ESAME DELLE PARTI | |
| 208 | Richiesta dell'esame |
|---|---|
| 209 | Regole per l'esame |
| 210 | Esame di persona imputata in un procedimento connesso |
Capo III CONFRONTI | |
| 211 | Presupposti del confronto |
|---|---|
| 212 | Modalità del confronto |
Capo IV RICOGNIZIONI | |
| 213 | Ricognizione di persone. Atti preliminari |
|---|---|
| 214 | Svolgimento della ricognizione |
| 215 | Ricognizione di cose |
| 216 | Altre ricognizioni |
| 217 | Pluralità di ricognizioni |
Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI | |
| 218 | Presupposti dell'esperimento giudiziale |
|---|---|
| 219 | Modalità dell'esperimento giudiziale |
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA | |
Capo I ISPEZIONI | |
| 244 | Casi e forme delle ispezioni |
|---|---|
| 245 | Ispezione personale |
| 246 | Ispezione di luoghi o di cose |
Capo VI IMPUGNAZIONI | |
| 309 | Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva |
|---|---|
| 310 | Appello |
| 311 | Ricorso per cassazione |
Capo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA | |
| 312 | Condizioni di applicabilità |
|---|---|
| 313 | Procedimento |
Capo VIII RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE | |
| 314 | Presupposti e modalità della decisione |
|---|---|
| 315 | Procedimento per la riparazione |
TITOLO II MISURE CAUTELARI REALI | |
Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVO | |
| 316 | Presupposti ed effetti del provvedimento |
|---|---|
| 317 | Forma del provvedimento. Competenza |
| 318 | Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo |
| 319 | Offerta di cauzione |
| 320 | Esecuzione sui beni sequestrati |
Capo II SEQUESTRO PREVENTIVO | |
| 321 | Oggetto del sequestro preventivo |
|---|---|
| 322 | Riesame del decreto di sequestro preventivo |
| 322-bis | Appello |
| 323 | Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
Capo III IMPUGNAZIONI | |
| 324 | Procedimento di riesame |
|---|---|
| 325 | Ricorso per cassazione |
PARTE SECONDA L L-V">PARTE SECONDA INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE | |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | |
| 326 | Finalità delle indagini preliminari |
|---|---|
| 327 | Direzione delle indagini preliminari |
| 327-bis | Attività investigativa del difensore |
| 328 | Giudice per le indagini preliminari |
| 329 | Obbligo del segreto |
TITOLO X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE | |
| 434 | Casi di revoca |
|---|---|
| 435 | Richiesta di revoca |
| 436 | Provvedimenti del giudice |
| 437 | Ricorso per cassazione |
LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI | |
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO | |
| 438 | Presupposti del giudizio abbreviato |
|---|---|
| 439 | ABROGATO |
| 440 | ABROGATO |
| 441 | Svolgimento del giudizio abbreviato |
| 441-bis | Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato |
| 442 | Decisione |
| 443 | Limiti all'appello |
TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI | |
| 444 | Applicazione della pena su richiesta |
|---|---|
| 445 | Effetti dell'applicazione della pena su richiesta |
| 446 | Richiesta di applicazione della pena e consenso |
| 447 | Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari |
| 448 | Provvedimenti del giudice |
TITOLO III GIUDIZIO DIRETTISSIMO | |
| 449 | Casi e modi del giudizio direttissimo |
|---|---|
| 450 | Instaurazione del giudizio direttissimo |
| 451 | Svolgimento del giudizio direttissimo |
| 452 | Trasformazione del rito |
LIBRO VII GIUDIZIO | |
TITOLO I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO | |
| 465 | Atti del presidente del tribunale o della corte di assise |
|---|---|
| 466 | Facoltà dei difensori |
| 467 | Atti urgenti |
| 468 | Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici |
| 469 | Proscioglimento prima del dibattimento |
Capo V DISCUSSIONE FINALE | |
| 523 | Svolgimento della discussione |
|---|---|
| 524 | Chiusura del dibattimento |
TITOLO III SENTENZA | |
Capo I DELIBERAZIONE | |
| 525 | Immediatezza della deliberazione |
|---|---|
| 526 | Prove utilizzabili ai fini della deliberazione |
| 527 | Deliberazione collegiale |
| 528 | Lettura del verbale in camera di consiglio |
Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE | |
| 544 | Redazione della sentenza |
|---|---|
| 545 | Pubblicazione della sentenza |
| 545-bis | Condanna a pena sostitutiva |
| 546 | Requisiti della sentenza |
| 547 | Correzione della sentenza |
| 548 | Deposito della sentenza |
LIBRO VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA | |
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE | |
| 549 | Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica |
|---|---|
Codice di procedura penale, Articolo 380
Articolo 380
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria
; m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che puo' ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.