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			Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 19
Articolo 19
			Onere finanziario
		
			
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. 
 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.