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			Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 5
Articolo 5
			Nuove valutazioni
		
			
Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni.
In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore. 
 L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.