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			Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 8
Articolo 8
			Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
		
			
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente: 
 "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".