Menu
			
			Codice della strada, Articolo 163
Articolo 163
			Convogli militari, cortei e simili
		
			
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da € 42 a €
173
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) 173
145