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			Codice della strada, Articolo 64
Articolo 64
			Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
		
			
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
(114) (124)
(4)
da € 42 a € 173
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124)
145
 
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