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			Codice della strada, Articolo 49
Articolo 49
			Veicoli a trazione animale
		
			
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: 
 
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; 
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; 
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. 
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