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			Codice della strada, Articolo 42
Articolo 42
			Segnali complementari
		
			
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: 
 
a) il tracciato stradale; 
b) particolari curve e punti critici; 
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. 
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità. 
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.