| Preambolo | 
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie | 
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali | 
| 19 | Pene accessorie: specie | 
| 20 | Pene principali e accessorie | 
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. | 
| 21 | ABROGATO | 
| 22 | Ergastolo | 
| 23 | Reclusione | 
| 24 | Multa | 
| 25 | Arresto | 
| 26 | Ammenda | 
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali | 
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva | 
|---|---|
| 100 | ABROGATO | 
| 101 | Reati della stessa indole | 
| 102 | Abitualità presunta dalla legge | 
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice | 
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni | 
| 105 | Professionalità nel reato | 
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena | 
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza | 
| 108 | Tendenza a delinquere | 
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere | 
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino | 
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri | 
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri | 
| 297 | ABROGATO | 
| 298 | ABROGATO | 
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. | 
| 300 | Condizione di reciprocità | 
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale | 
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio | 
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità | 
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale | 
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato | 
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone | 
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose | 
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa | 
| 406 | ABROGATO | 
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia | 
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato | 
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno | 
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. | 
| 559 | Adulterio | 
| 560 | Concubinato | 
| 561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante | 
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile | 
| 563 | Estinzione del reato | 
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto | 
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica | 
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato | 
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato | 
| 568 | Occultamento di stato di un figlio | 
| 569 | Pena accessoria | 
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti | 
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale | 
|---|---|
| Allegati | 
Codice penale, Articolo 157
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
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