| Preambolo | 
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie | 
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali | 
| 19 | Pene accessorie: specie | 
| 20 | Pene principali e accessorie | 
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. | 
| 21 | ABROGATO | 
| 22 | Ergastolo | 
| 23 | Reclusione | 
| 24 | Multa | 
| 25 | Arresto | 
| 26 | Ammenda | 
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali | 
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva | 
|---|---|
| 100 | ABROGATO | 
| 101 | Reati della stessa indole | 
| 102 | Abitualità presunta dalla legge | 
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice | 
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni | 
| 105 | Professionalità nel reato | 
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena | 
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza | 
| 108 | Tendenza a delinquere | 
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere | 
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino | 
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri | 
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri | 
| 297 | ABROGATO | 
| 298 | ABROGATO | 
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. | 
| 300 | Condizione di reciprocità | 
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale | 
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio | 
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità | 
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale | 
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato | 
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone | 
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose | 
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa | 
| 406 | ABROGATO | 
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia | 
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato | 
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno | 
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. | 
| 559 | Adulterio | 
| 560 | Concubinato | 
| 561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante | 
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile | 
| 563 | Estinzione del reato | 
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto | 
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica | 
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato | 
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato | 
| 568 | Occultamento di stato di un figlio | 
| 569 | Pena accessoria | 
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti | 
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale | 
|---|---|
| Allegati | 
Codice penale, Articolo 603-bis
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.