| Preambolo | 
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie | 
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali | 
| 19 | Pene accessorie: specie | 
| 20 | Pene principali e accessorie | 
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. | 
| 21 | ABROGATO | 
| 22 | Ergastolo | 
| 23 | Reclusione | 
| 24 | Multa | 
| 25 | Arresto | 
| 26 | Ammenda | 
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali | 
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva | 
|---|---|
| 100 | ABROGATO | 
| 101 | Reati della stessa indole | 
| 102 | Abitualità presunta dalla legge | 
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice | 
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni | 
| 105 | Professionalità nel reato | 
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena | 
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza | 
| 108 | Tendenza a delinquere | 
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere | 
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino | 
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri | 
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri | 
| 297 | ABROGATO | 
| 298 | ABROGATO | 
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. | 
| 300 | Condizione di reciprocità | 
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale | 
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio | 
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità | 
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale | 
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato | 
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone | 
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose | 
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa | 
| 406 | ABROGATO | 
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia | 
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato | 
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno | 
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. | 
| 559 | Adulterio | 
| 560 | Concubinato | 
| 561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante | 
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile | 
| 563 | Estinzione del reato | 
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto | 
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica | 
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato | 
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato | 
| 568 | Occultamento di stato di un figlio | 
| 569 | Pena accessoria | 
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti | 
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale | 
|---|---|
| Allegati | 
Codice penale, Articolo 609-nonies
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.