| Preambolo | 
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie | 
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali | 
| 19 | Pene accessorie: specie | 
| 20 | Pene principali e accessorie | 
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. | 
| 21 | ABROGATO | 
| 22 | Ergastolo | 
| 23 | Reclusione | 
| 24 | Multa | 
| 25 | Arresto | 
| 26 | Ammenda | 
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali | 
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva | 
|---|---|
| 100 | ABROGATO | 
| 101 | Reati della stessa indole | 
| 102 | Abitualità presunta dalla legge | 
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice | 
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni | 
| 105 | Professionalità nel reato | 
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena | 
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza | 
| 108 | Tendenza a delinquere | 
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità , professionalità o tendenza a delinquere | 
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino | 
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri | 
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri | 
| 297 | ABROGATO | 
| 298 | ABROGATO | 
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. | 
| 300 | Condizione di reciprocità | 
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale | 
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio | 
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità | 
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale | 
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato | 
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone | 
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose | 
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa | 
| 406 | ABROGATO | 
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia | 
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato | 
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno | 
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. | 
| 559 | Adulterio | 
| 560 | Concubinato | 
| 561 | Casi di non punibilità . Circostanza attenuante | 
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile | 
| 563 | Estinzione del reato | 
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto | 
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica | 
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato | 
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato | 
| 568 | Occultamento di stato di un figlio | 
| 569 | Pena accessoria | 
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti | 
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio | 
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale | 
|---|---|
| Allegati | 
Codice penale, Articolo 322-bis
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 , 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
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