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			Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 23-bis
Articolo 23-bis
			Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
		
			
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle 
Linee guida
. 
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti 
Linee guida
, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.