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			Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 68
Articolo 68
			Analisi comparativa delle soluzioni
		
			
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
 
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; 
c) software libero o a codice sorgente aperto; 
d) software fruibile in modalità cloud computing; 
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; 
f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo , effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
 
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; 
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. 
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID. 
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
3. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
. 
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
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