Menu
			
			Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 42
Articolo 42
			Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
		
			
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle 
Linee guida
.