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			Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Articolo 3
Articolo 3
			Diritto all'uso delle tecnologie
		
			
1. Chiunque ha il diritto di usare 
, in modo accessibile ed efficace,
 le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e
 della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. 
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
1-quater. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
. 
1-quinquies. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
. 
1-sexies. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
.