Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
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Preambolo
1Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
1-bisAttribuzioni del Ministro della sanità 1 Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze: a determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe UNFDAC, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e stabilisce con proprio decreto: 1 l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2 le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento; 3 le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4 i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi; f verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori; g promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti
1-terIstituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1-quaterComposizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
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3Controllo e vigilanza
4Modalità della vigilanza
5Obbligo di esibizione di documenti
6Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
6-bisAttribuzioni del Ministro dell'interno
6-terServizio centrale antidroga
6-quaterUffici antidroga all'estero 1 Il dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990
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10Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome
11Tabelle delle sostanze soggette a controllo
12Criteri per la formazione delle tabelle
13Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
14Elenco delle imprese autorizzate
15Obbligo di autorizzazione
16Comunicazione dei decreti di autorizzazione
17Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
18Rinnovo delle autorizzazioni
19Revoca e sospensione dell'autorizzazione
20Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
21Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
22Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
23Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità
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26Coltivazioni e produzioni vietate
27Autorizzazione alla coltivazione
28Sanzioni
29Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti
30Eccedenze di produzione
31Quote di fabbricazione
32Autorizzazione alla fabbricazione
33Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
34Controllo sui cicli di lavorazione
35Controllo sulle materie prime
36Autorizzazione all'impiego
37Autorizzazione al commercio all'ingrosso
38Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
39Buoni acquisto
40Confezioni per la vendita
41Modalità di consegna
42Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi
43Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
44Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
45Obblighi del farmacista
46Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
47Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
48Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
49Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
50Disposizioni generali
51Domanda per il permesso di importazione
52Importazione
53Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
54Prelevamento dei campioni
55Analisi dei campioni
56Domanda per il permesso di esportazione
57Esportazione
58Domanda per il permesso di transito
59Transito
60Registro di entrata e uscita
61Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
62Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
63Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
64Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
65Obbligo di trasmissione di dati
66Trasmissione di notizie e dati trimestrali
67Perdita, smarrimento o sottrazione
68Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati
69Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
69-bisObbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
69-terPrescrizioni relative alla vendita 1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12
70Attività illecite
71Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
71-bisAssociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
72Sanzioni amministrative
72-bisProvvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza
72-terAbbandono di siringhe
72-quaterQuantificazione delle sostanze 1 Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore
73Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
74Aggravanti specifiche
74-bisPrestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
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76Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
77Prescrizioni abusive
78Divieto di propaganda pubblicitaria 1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106
79Pene accessorie
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80-bis
80-terDestinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
80-quaterDestinazione dei campioni delle sostanze sequestrate Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna
81Espulsione dello straniero condannato
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82-bisSospensione dell'esecuzione di pena detentiva
82-terIstanza per la sospensione dell'esecuzione
82-quaterProcedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
82-quinquiesEstinzione del reato. Revoca della sospensione. 1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione
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84Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
84-bisAquisto simulato di droga
84-terRitardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale
84-quaterPerquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
84-quinquiesDestinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
84-sexiesDestinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
84-septiesNotizie di procedimenti penali
84-octiesControlli ed ispezioni
85Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
86Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
87Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori
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89-bis
89-ter
89-quater
89-quinquies
90Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome
91Compiti di assistenza degli enti locali
92Enti ausiliari
93Albi regionali e provinciali
94Convenzioni
95Terapia volontaria e anonimato
96Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
97Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
98Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento
99Lavoratori tossicodipendenti
100Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
101Prestazioni socio-sanitarie per detenuti
102Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
103Inasprimento delle pene pecuniarie
104Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale
105Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
106Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
107Contributi
108Concessione di strutture
109Concessione delle strutture degli enti locali
110Abrogazioni

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Articolo 107

Articolo 107
Contributi