Preambolo |
1 | Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga |
1-bis | Attribuzioni del Ministro della sanità 1 Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze: a determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe UNFDAC, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e stabilisce con proprio decreto: 1 l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2 le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento; 3 le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4 i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi; f verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori; g promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti |
1-ter | Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope |
1-quater | Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope |
2 | |
3 | Controllo e vigilanza |
4 | Modalità della vigilanza |
5 | Obbligo di esibizione di documenti |
6 | Opposizione alle ispezioni. Sanzioni |
6-bis | Attribuzioni del Ministro dell'interno |
6-ter | Servizio centrale antidroga |
6-quater | Uffici antidroga all'estero 1 Il dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990 |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome |
11 | Tabelle delle sostanze soggette a controllo |
12 | Criteri per la formazione delle tabelle |
13 | Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni |
14 | Elenco delle imprese autorizzate |
15 | Obbligo di autorizzazione |
16 | Comunicazione dei decreti di autorizzazione |
17 | Requisiti soggettivi per l'autorizzazione |
18 | Rinnovo delle autorizzazioni |
19 | Revoca e sospensione dell'autorizzazione |
20 | Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate |
21 | Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
22 | Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite |
23 | Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità |
24 | |
25 | |
26 | Coltivazioni e produzioni vietate |
27 | Autorizzazione alla coltivazione |
28 | Sanzioni |
29 | Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti |
30 | Eccedenze di produzione |
31 | Quote di fabbricazione |
32 | Autorizzazione alla fabbricazione |
33 | Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione |
34 | Controllo sui cicli di lavorazione |
35 | Controllo sulle materie prime |
36 | Autorizzazione all'impiego |
37 | Autorizzazione al commercio all'ingrosso |
38 | Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
39 | Buoni acquisto |
40 | Confezioni per la vendita |
41 | Modalità di consegna |
42 | Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi |
43 | Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari |
44 | Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente |
45 | Obblighi del farmacista |
46 | Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili |
47 | Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro |
48 | Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso |
49 | Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope |
50 | Disposizioni generali |
51 | Domanda per il permesso di importazione |
52 | Importazione |
53 | Sdoganamento e bolletta di accompagnamento |
54 | Prelevamento dei campioni |
55 | Analisi dei campioni |
56 | Domanda per il permesso di esportazione |
57 | Esportazione |
58 | Domanda per il permesso di transito |
59 | Transito |
60 | Registro di entrata e uscita |
61 | Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
62 | Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie |
63 | Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
64 | Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee |
65 | Obbligo di trasmissione di dati |
66 | Trasmissione di notizie e dati trimestrali |
67 | Perdita, smarrimento o sottrazione |
68 | Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati |
69 | Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni |
69-bis | Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope |
69-ter | Prescrizioni relative alla vendita 1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12 |
70 | Attività illecite |
71 | Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
71-bis | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
72 | Sanzioni amministrative |
72-bis | Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza |
72-ter | Abbandono di siringhe |
72-quater | Quantificazione delle sostanze 1 Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore |
73 | Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope |
74 | Aggravanti specifiche |
74-bis | Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore |
75 | |
76 | Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore |
77 | Prescrizioni abusive |
78 | Divieto di propaganda pubblicitaria 1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106 |
79 | Pene accessorie |
80 | |
80-bis | |
80-ter | Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 |
80-quater | Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna |
81 | Espulsione dello straniero condannato |
82 | |
82-bis | Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva |
82-ter | Istanza per la sospensione dell'esecuzione |
82-quater | Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza |
82-quinquies | Estinzione del reato. Revoca della sospensione. 1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione |
83 | |
84 | Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope |
84-bis | Aquisto simulato di droga |
84-ter | Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale |
84-quater | Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
84-quinquies | Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga |
84-sexies | Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga |
84-septies | Notizie di procedimenti penali |
84-octies | Controlli ed ispezioni |
85 | Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione |
86 | Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media |
87 | Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori |
88 | |
89 | |
89-bis | |
89-ter | |
89-quater | |
89-quinquies | |
90 | Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome |
91 | Compiti di assistenza degli enti locali |
92 | Enti ausiliari |
93 | Albi regionali e provinciali |
94 | Convenzioni |
95 | Terapia volontaria e anonimato |
96 | Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze |
97 | Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo |
98 | Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento |
99 | Lavoratori tossicodipendenti |
100 | Accertamenti di assenza di tossicodipendenza |
101 | Prestazioni socio-sanitarie per detenuti |
102 | Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero |
103 | Inasprimento delle pene pecuniarie |
104 | Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale |
105 | Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 |
106 | Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga |
107 | Contributi |
108 | Concessione di strutture |
109 | Concessione delle strutture degli enti locali |
110 | Abrogazioni |