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Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
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Preambolo
1
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
1-bis
Attribuzioni del Ministro della sanità 1 Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze: a determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe UNFDAC, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e stabilisce con proprio decreto: 1 l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2 le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento; 3 le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4 i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi; f verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori; g promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti
1-ter
Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1-quater
Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
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Controllo e vigilanza
4
Modalità della vigilanza
5
Obbligo di esibizione di documenti
6
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
6-bis
Attribuzioni del Ministro dell'interno
6-ter
Servizio centrale antidroga
6-quater
Uffici antidroga all'estero 1 Il dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990
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Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome
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Tabelle delle sostanze soggette a controllo
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Criteri per la formazione delle tabelle
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Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
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Elenco delle imprese autorizzate
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Obbligo di autorizzazione
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Comunicazione dei decreti di autorizzazione
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Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
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Rinnovo delle autorizzazioni
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Revoca e sospensione dell'autorizzazione
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Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
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Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
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Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità
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Coltivazioni e produzioni vietate
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Autorizzazione alla coltivazione
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Sanzioni
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Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti
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Eccedenze di produzione
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Quote di fabbricazione
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Autorizzazione alla fabbricazione
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Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
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Controllo sui cicli di lavorazione
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Controllo sulle materie prime
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Autorizzazione all'impiego
37
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
38
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
39
Buoni acquisto
40
Confezioni per la vendita
41
Modalità di consegna
42
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi
43
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
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Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
45
Obblighi del farmacista
46
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
47
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
48
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
49
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
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Disposizioni generali
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Domanda per il permesso di importazione
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Importazione
53
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
54
Prelevamento dei campioni
55
Analisi dei campioni
56
Domanda per il permesso di esportazione
57
Esportazione
58
Domanda per il permesso di transito
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Transito
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Registro di entrata e uscita
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Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
62
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
63
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
64
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
65
Obbligo di trasmissione di dati
66
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
67
Perdita, smarrimento o sottrazione
68
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati
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Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
69-bis
Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
69-ter
Prescrizioni relative alla vendita 1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12
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Attività illecite
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Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
71-bis
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
72
Sanzioni amministrative
72-bis
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza
72-ter
Abbandono di siringhe
72-quater
Quantificazione delle sostanze 1 Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore
73
Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Aggravanti specifiche
74-bis
Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
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Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
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Prescrizioni abusive
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Divieto di propaganda pubblicitaria 1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106
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Pene accessorie
80
80-bis
80-ter
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
80-quater
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna
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Espulsione dello straniero condannato
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82-bis
Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva
82-ter
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
82-quater
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
82-quinquies
Estinzione del reato. Revoca della sospensione. 1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione
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Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
84-bis
Aquisto simulato di droga
84-ter
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale
84-quater
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
84-quinquies
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
84-sexies
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
84-septies
Notizie di procedimenti penali
84-octies
Controlli ed ispezioni
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Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
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Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
87
Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori
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89
89-bis
89-ter
89-quater
89-quinquies
90
Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome
91
Compiti di assistenza degli enti locali
92
Enti ausiliari
93
Albi regionali e provinciali
94
Convenzioni
95
Terapia volontaria e anonimato
96
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
97
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
98
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento
99
Lavoratori tossicodipendenti
100
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
101
Prestazioni socio-sanitarie per detenuti
102
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
103
Inasprimento delle pene pecuniarie
104
Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale
105
Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
106
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
107
Contributi
108
Concessione di strutture
109
Concessione delle strutture degli enti locali
110
Abrogazioni
Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30-12-1975
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Articolo 51
Articolo 51
Domanda per il permesso di importazione