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Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Articolo 72-quater
Articolo 72-quater
Quantificazione delle sostanze) 1 Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore