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Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Articolo 23
Articolo 23
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita) La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità puo', altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità