Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
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Titolo I RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
Art. 1 Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
Art. 1-bisMisure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
Art. 2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
Art. 2-bisApprendistato presso l’Agenzia industrie difesa
Art. 3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
Art. 3-bisSelezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali
Art. 3-terSemplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali
Art. 3-quaterDisposizioni in materia di vicesegretari comunali
Art. 4Formez PA
Art. 5Scuola nazionale dell’amministrazione
Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione
Art. 6-bisDisposizioni in materia di segretari comunali
Capo II Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
Art. 7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
Art. 7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 8 Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8-bisReclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Art. 9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR
Titolo II MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR
Capo I Transizione digitale
Art. 10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale
Capo II Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa
Art. 11Addetti all’ufficio per il processo
Art. 12 Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
Art. 13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
Art. 14Procedura straordinaria di reclutamento
Art. 15 Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
Art. 16 Attività di formazione
Art. 17Monitoraggio dell’ impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell’arretrato
Art. 17-bisMisure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
Art. 17-terModifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Art. 17-quaterPrincipio di parità di genere
Titolo II-bis MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT
Art. 17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
Art. 17-sexiesStruttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Art. 17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell’ENEA e dell’ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri
Art. 17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
Art. 17-noniesInviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 17-deciesConsiglio di amministrazione dell’ENEA
Art. 17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
Art. 17-duodeciesDisposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Art. 17-ter deciesPersonale del CONI
Art. 18Disposizioni finanziarie
Art. 18-bisClausola di salvaguardia
Art. 19Entrata in vigore
Articolo 17-sexies
Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

1. Per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. 2. Per l’attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l’anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021. 4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 è prorogato al 31 luglio 2021.