Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
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Titolo I RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
Art. 1 Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
Art. 1-bisMisure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
Art. 2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
Art. 2-bisApprendistato presso l’Agenzia industrie difesa
Art. 3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
Art. 3-bisSelezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali
Art. 3-terSemplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali
Art. 3-quaterDisposizioni in materia di vicesegretari comunali
Art. 4Formez PA
Art. 5Scuola nazionale dell’amministrazione
Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione
Art. 6-bisDisposizioni in materia di segretari comunali
Capo II Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
Art. 7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
Art. 7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 8 Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8-bisReclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Art. 9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR
Titolo II MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR
Capo I Transizione digitale
Art. 10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale
Capo II Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa
Art. 11Addetti all’ufficio per il processo
Art. 12 Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
Art. 13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
Art. 14Procedura straordinaria di reclutamento
Art. 15 Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
Art. 16 Attività di formazione
Art. 17Monitoraggio dell’ impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell’arretrato
Art. 17-bisMisure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
Art. 17-terModifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Art. 17-quaterPrincipio di parità di genere
Titolo II-bis MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT
Art. 17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
Art. 17-sexiesStruttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Art. 17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell’ENEA e dell’ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri
Art. 17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
Art. 17-noniesInviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 17-deciesConsiglio di amministrazione dell’ENEA
Art. 17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
Art. 17-duodeciesDisposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Art. 17-ter deciesPersonale del CONI
Art. 18Disposizioni finanziarie
Art. 18-bisClausola di salvaguardia
Art. 19Entrata in vigore
Articolo 17-undecies
Regime transitorio in materia di VIA

1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all’allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. 2. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di quaranta unità," sono inserite le seguenti: "inclusi il presidente e il segretario," e dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni universitarie, "; 2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5"; b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma".