Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
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Titolo I RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
Art. 1 Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
Art. 1-bisMisure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
Art. 2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
Art. 2-bisApprendistato presso l’Agenzia industrie difesa
Art. 3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
Art. 3-bisSelezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali
Art. 3-terSemplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali
Art. 3-quaterDisposizioni in materia di vicesegretari comunali
Art. 4Formez PA
Art. 5Scuola nazionale dell’amministrazione
Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione
Art. 6-bisDisposizioni in materia di segretari comunali
Capo II Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
Art. 7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
Art. 7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 8 Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8-bisReclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Art. 9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR
Titolo II MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR
Capo I Transizione digitale
Art. 10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale
Capo II Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa
Art. 11Addetti all’ufficio per il processo
Art. 12 Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
Art. 13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
Art. 14Procedura straordinaria di reclutamento
Art. 15 Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
Art. 16 Attività di formazione
Art. 17Monitoraggio dell’ impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell’arretrato
Art. 17-bisMisure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
Art. 17-terModifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Art. 17-quaterPrincipio di parità di genere
Titolo II-bis MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT
Art. 17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
Art. 17-sexiesStruttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Art. 17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell’ENEA e dell’ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri
Art. 17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
Art. 17-noniesInviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 17-deciesConsiglio di amministrazione dell’ENEA
Art. 17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
Art. 17-duodeciesDisposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Art. 17-ter deciesPersonale del CONI
Art. 18Disposizioni finanziarie
Art. 18-bisClausola di salvaguardia
Art. 19Entrata in vigore
Articolo 7-bis
Reclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, per gli anni 2022 e 2023, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l’attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all’articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell’ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l’utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l’eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell’assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all’acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l’anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.