Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
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Titolo I RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
Art. 1 Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
Art. 1-bisMisure urgenti per l’attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
Art. 2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
Art. 2-bisApprendistato presso l’Agenzia industrie difesa
Art. 3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
Art. 3-bisSelezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali
Art. 3-terSemplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali
Art. 3-quaterDisposizioni in materia di vicesegretari comunali
Art. 4Formez PA
Art. 5Scuola nazionale dell’amministrazione
Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione
Art. 6-bisDisposizioni in materia di segretari comunali
Capo II Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
Art. 7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
Art. 7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze
Art. 8 Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8-bisReclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Art. 9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR
Titolo II MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR
Capo I Transizione digitale
Art. 10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale
Capo II Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa
Art. 11Addetti all’ufficio per il processo
Art. 12 Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
Art. 13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
Art. 14Procedura straordinaria di reclutamento
Art. 15 Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
Art. 16 Attività di formazione
Art. 17Monitoraggio dell’ impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell’arretrato
Art. 17-bisMisure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
Art. 17-terModifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Art. 17-quaterPrincipio di parità di genere
Titolo II-bis MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT
Art. 17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
Art. 17-sexiesStruttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Art. 17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell’ENEA e dell’ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri
Art. 17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
Art. 17-noniesInviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 17-deciesConsiglio di amministrazione dell’ENEA
Art. 17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
Art. 17-duodeciesDisposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Art. 17-ter deciesPersonale del CONI
Art. 18Disposizioni finanziarie
Art. 18-bisClausola di salvaguardia
Art. 19Entrata in vigore
Articolo 4
Formez PA

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«1. All’associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all’articolo 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità:»;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;

c) all’articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

«01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

02) predisporre modelli per l’implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all’attuazione dei progetti del PNRR;»;

d) all’articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale;»;

e) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;

f) all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;

g) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l’individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;

5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l’individuazione di processi rapidi per l’utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali; 5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»;

h) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 ... -

1. Sono organi di Formez PA: a) il presidente; b) il direttore generale; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori; e) l’assemblea.

2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell’associazione, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell’Unione delle province d'Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) , nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

6. I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell’associazione. I compensi relativi sono fissati dall’assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»;

i) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».

2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’organo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall’incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.