Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale
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Preambolo
1Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1-bis Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano.
1-ter Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano.
2Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano
3Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
3-bis Osservatorio sulle periferie.
3-ter Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.
4Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti
5Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
6Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
7Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
8Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
9Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni
10Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
10-bis Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud".
11Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni
12Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
13Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
13-bis Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
14Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
15Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali
15-bis Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
15-ter Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15-quater Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive.
16Entrata in vigore

Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, Articolo 13-bis

Articolo 13-bis
Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorita'