Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale
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Preambolo
1Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1-bis Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano.
1-ter Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano.
2Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano
3Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
3-bis Osservatorio sulle periferie.
3-ter Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.
4Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti
5Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
6Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
7Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
8Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
9Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni
10Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
10-bis Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud".
11Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni
12Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
13Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
13-bis Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
14Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
15Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali
15-bis Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
15-ter Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15-quater Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive.
16Entrata in vigore

Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, Articolo 9

Articolo 9
Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

1.
Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). -"
1. Il direttore dell'
istituto penale per i minorenni
richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:
a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;
c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte
di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1
.
3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al
comma 1
, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato
...
solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».