Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale
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Preambolo
1Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1-bis Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano.
1-ter Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano.
2Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano
3Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
3-bis Osservatorio sulle periferie.
3-ter Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.
4Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti
5Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
6Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
7Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
8Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
9Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni
10Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
10-bis Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud".
11Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni
12Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
13Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
13-bis Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
14Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
15Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali
15-bis Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
15-ter Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15-quater Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive.
16Entrata in vigore

Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, Articolo 15-ter

Articolo 15-ter
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: "puo' ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";
2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;
3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";
4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento";
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";
6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";
b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorita' applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013"