Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale
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Preambolo
1Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1-bis Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano.
1-ter Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano.
2Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano
3Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
3-bis Osservatorio sulle periferie.
3-ter Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.
4Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti
5Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
6Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
7Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
8Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
9Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni
10Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
10-bis Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud".
11Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni
12Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
13Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
13-bis Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
14Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
15Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali
15-bis Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
15-ter Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15-quater Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive.
16Entrata in vigore

Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, Articolo 5

Articolo 5
Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore
. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni"
.
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro
la persona o il patrimonio
ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale
per i minorenni
l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché
del divieto
di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione
radiotrasmittente
, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
6-ter. Il giudice
, sentito il pubblico ministero,
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta
di cui al comma 6-bis
. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;
b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»
.
2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.
8.
Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,
Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.