Menu
Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, Articolo 6
Articolo 6
Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
1.
Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale"
. "Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale"
a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonché
di uno dei delitti
di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m)
, del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati
di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ,
»; b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;
b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23"
; b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23"
c) all'articolo 23:
1) al comma 1,
2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici».
1) al comma 1,
al primo periodo
, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g)
, del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati,
, di cui agli articoli 336 , primo comma,
e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"
; "a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"
2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici».
c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale"
. "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale"
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto