Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale
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Preambolo
1Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1-bis Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano.
1-ter Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano.
2Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano
3Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
3-bis Osservatorio sulle periferie.
3-ter Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.
4Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti
5Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
6Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
7Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
8Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
9Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni
10Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
10-bis Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud".
11Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni
12Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
13Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
13-bis Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
14Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
15Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali
15-bis Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
15-ter Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15-quater Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive.
16Entrata in vigore

Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, Articolo 14

Articolo 14
Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione
dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma
.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero
delle imprese e del
made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita' politica
con delega alle politiche per la famiglia
sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'
uso delle applicazioni di controllo
parentale
, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici
.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento
sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo
, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza
nei confronti delle donne
e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica