Preambolo |
1 | 2. Il comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri |
2 | 3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo |
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4 | a indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4; |
5 | a esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzioni e la repressione del trffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì d'intesa con il Miinstro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri; |
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7 | 1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero a nuove acquisizioni scientifiche" |
8 | Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto" |
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15 | 2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà , per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno |
16 | a divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; |
17 | 2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambniente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1 |
18 | a nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destiante a persona di età minore; |
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20 | 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali sanitari |
21 | 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76 |
22 | 2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati |
23 | 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge |
24 | Nei confronti di persona condannata ad una pena detentitva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianaza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeurico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni |
25 | Art. 84-bis. - Aquisto simulato di droga. 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziairia addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope |
26 | CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO |
27 | a l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; |
28 | Art. 90. - Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome. - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge |
29 | Art. 95. - Terapia volontaria e anonimato. - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo |
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31 | Art 31 |
32 | Art. 103. - Inasprimento delle pene pecuniarie. - 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque |
33 | "Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale" |
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35 | 3. La Commissione, acquisto il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari |
36 | 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria |
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38 | 1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono abrogati |
39 | b lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale; |