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Legge 26 giugno 1990, n. 162, Articolo 28
Articolo 28
Art. 90. - (Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge