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Legge 26 giugno 1990, n. 162, Articolo 29
Articolo 29
Art. 95. - (Terapia volontaria e anonimato). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo