Menu
Legge 26 giugno 1990, n. 162, Articolo 17
Articolo 17
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambniente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1