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Legge 26 giugno 1990, n. 162, Articolo 5
Articolo 5
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzioni e la repressione del trffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì d'intesa con il Miinstro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;