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Legge 26 giugno 1990, n. 162, Articolo 24
Articolo 24
Nei confronti di persona condannata ad una pena detentitva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianaza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeurico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni