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			Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 136-terdecies
Articolo 136-terdecies
			Impugnazioni
		
			
1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile. 
2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 
3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 
4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.