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			Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 81-bis
Articolo 81-bis
			Rinvio
		
			
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.