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			Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 157
Articolo 157
			Domanda di registrazione di marchio collettivo ((o di certificazione))
		
			
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo 
o di certificazione
è allegata
 oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 11-bis
. 
1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: 
 
a) il nome del richiedente; 
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; 
c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; 
d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri; 
e) la rappresentazione del marchio collettivo; 
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; 
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; 
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; 
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4. 
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni: 
 
a) il nome del richiedente; 
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis; 
c) la rappresentazione del marchio di certificazione; 
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; 
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; 
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; 
g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; 
h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.