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			Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 44
Articolo 44
			Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
		
			
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
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3. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
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