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			Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 181
Articolo 181
			Estinzione della procedura di opposizione
		
			
1. La procedura di opposizione si estingue se: 
 
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; 
 
a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata; 
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1; 
c) l'opposizione è ritirata; 
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva; 
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177. 
 
e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione; 
e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.
e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.