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			Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Articolo 60
Articolo 60
			Durata
		
			
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. 
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, né puo' esserne prorogata la durata